I.T.A.C.A.                                                                      Statuto dell'Associazione

Repertorio N.98030                        Raccolta N.26058

 Atto registrato il 08/04/03nr 1/6458 – Ufficio delle Entrate ROMA 2

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

I.T.A.C.A. (Istituto Terapie e Attività Con Animali)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno quattro del mese di aprile (04-04-03) in Roma, via Ezio n.12.

Innanzi a me dottor AUGUSTO BELLAGAMBA, Notaio in Roma, con studio in Via Ezio n.12, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattavi con il mio consenso dalle comparenti, sono presenti le signore:

GIUSEPPINI MARINA, nata a Genova il giorno 24 giugno 1947, domiciliata a Chianni (Pisa), podere Lecceta n.203, psicologa, codice fiscale GSP MRN 47H64 D969M;

TRAVERSO ELISABETTA, nata a Roma il giorno 26 aprile 1948, domiciliata a Recco(Genova), via Cornice del Golfo Paradiso n.88, psicologa, codice fiscale TRV LBT 48D66 H501G.

Io Notaio sono certo dell'identità personale delle comparenti, le quali convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)- Tra le comparenti è costituita un'associazione sotto la ragione sociale I.T.A.C.A.(Istituto Terapie e Attività Con Animali).

Articolo 2)- L'associazione ha sede in Roma, piazza Ippolito Nievo n.5 e sede secondaria in Chianni (Pisa), Podere Lecceta 203.

Articolo 3) - Oggetto, durata, amministrazione e tutte le altre norme che regolano la vita della Associazione  sono contenute nello Statuto Sociale composto da  25(venticinque) articoli che, debitamente approvato e firmato nei modi di legge, si allega a questo atto sotto la lettera "A" dispensatamene la lettura.

Articolo 4 ) -Il primo esercizio sociale si chiuderà al  31 dicembre 2003 .

Articolo 5 )- A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominate le signore

GIUSEPPINI MARINA, presidente,

TRAVERSO ELISABETTA, segretario-tesoriere.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto scritto a mano ed a macchina su due pagine di un foglio, da me Notaio e da persona di mia fiducia, ai sensi di legge e da me letto alle comparenti che l'approvano.

F.to:   Marina Giuseppini,                              Elisabetta Traverso

 

ALLEGATO"A"                                                                           RACCOLTA N. 26058

STATUTO della ASSOCIAZIONE

I.T.A.C.A. (Istituto Terapie e Attività Con Animali)

ARTICOLO 1) - E' costituita una Associazione scientifico-culturale tra operatori, ricercatori e formatori che operano nel campo di attività, terapie e counseling con l'ausilio di animali e mezzi naturali denominata I.T.A.C.A. (Istituto Terapie e Attività Con Animali).

Possono entrare a far parte dell'associazione anche tutti coloro che contribuiscono allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione di queste discipline .

L'associazione I.T.A.C.A. (Istituto Terapie e Attività con animali) è nazionale, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

ARTICOLO 2) - La sede della Associazione è fissata in Roma, piazza Ippolito Nievo n.5 e sede secondaria in Chianni (Pisa), Podere Lecceta n.203.

L'associazione può istituire sezioni, filiazioni, altri sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3) - L'Associazione ha finalità scientifiche, culturali, educative e formative, in ambito psico-socio-sanitario ed articola le proprie iniziative principalmente sul corretto rapporto tra uomo, animale ed ambiente, nel rispetto del reciproco benessere.

La associazione ha come scopo:

- promuovere studi e ricerche sui contatti tra uomini, animali e natura e sul loro impatto sul benessere dell'uomo, nonché sulle possibilità di integrazione di tali contatti nell'attività psicoterapeutica, educativa, di counseling e di assistenza;

- pubblicare bollettini informativi, riviste, monografie e pubblicazioni varie sulle ricerche ed attività svolte e in genere su quanto attiene agli scopi sociali;

- promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza delle attività e terapie con l'ausilio degli animali e della natura, anche allo scopo di favorire una armoniosa evoluzione del contatto dell'uomo con se stesso e con l'ambiente;

 - promuovere attività che utilizzino il contatto con gli animali e la natura e alcuni mestieri tradizionali a scopo di terapia, counseling o assistenza soprattutto per individui diversamente abili o sofferenti di disturbi fisici o psichici;

- promuovere corsi di insegnamento, formazione, aggiornamento, addestramento e perfezionamento per operatori nel campo della psicoterapia, del counseling, della riabilitazione, dell'educazione ecc. nonché corsi di aggiornamento e perfezionamento per il personale delle scuole, con particolare attenzione alle pratiche professionali con l'ausilio degli animali, della natura e di arti e mestieri tradizionali ;

- ricercare, per la realizzazione delle varie iniziative, collaborazioni, convenzioni e collegamenti con enti e istituzioni pubbliche e private, con strutture e servizi sociosanitari e veterinari il cui contributo sia in armonia con le tematiche e con le finalità proprie dell'associazione.

E' esclusa qualsiasi finalita' di lucro.

ARTICOLO 4)-I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a)SOCI ONORARI:

sono soci onorari tutti coloro che per particolari benemerenze vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo. Essi non hanno diritto al voto e non sono obbligati ad alcuna contribuzione.

b)SOCI FONDATORI:

sono soci fondatori tutti coloro che partecipano al presente atto costitutivo ovvero facciano pervenire la loro adesione entro trenta giorni da oggi e comunque abbiano partecipato alle riunioni preliminari per la costituzione dell'Associazione.

I soci Fondatori pagano una quota sociale annuale che verra' fissata anno per anno dall'assemblea ordinaria dei soci .

Essi partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto.

c)SOCI SOSTENITORI:

sono soci sostenitori tutti coloro che si impegnino ad effettuare contribuzioni straordinarie a favore della associazione ed a finanziarne particolari iniziative.

Essi hanno diritto al voto.

d)SOCI ORDINARI:

sono soci ordinari tutti coloro che ne facciano domanda scritta,controfirmata da due Soci Fondatori al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo puo' respingere tale domanda senza essere tenuto a renderne note le ragioni.

I soci ordinari hanno diritto al voto. Essi sono tenuti al pagamento di una quota mensile da fissare anno per anno dall'assemblea dei soci.

Tutte le quote sociali ed i contributi comunque versati alla associazione sono a fondo perduto.

ARTICOLO 5)-i soci, con la firma della domanda di ammissione, riconoscono ed accettano tutte le norme contenute nel presente atto costitutivo.

ARTICOLO 6)- L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

 Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo provvederà a convocare l'assemblea generale ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per la nomina delle cariche sociali e per quanto altro di sua competenza.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione del consiglio direttivo o su iniziativa di almeno un quarto (1/4) dei soci con diritto al voto, i quali facciano pervenire per iscritto la richiesta di convocazione con l'ordine del giorno. Il consiglio direttivo dovra' procedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria entro un mese dalla richiesta.

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione le assemblee sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei soci con diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Eventuali modifiche dell'atto costitutivo  dovranno essere deliberate in sede straordinaria con il voto favorevole di due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 7)-Nelle assemblee e' ammessa la rappresentanza conferita per iscritto ad altri soci aventi diritto al voto.

Ciascun socio non puo' ricevere piu' di una delega.

Possono prendere parte alle assemblee e votare gli aventi diritto al voto in regola con le quote sociali.

ARTICOLO 8)- La convocazione delle assemblee viene fatta dal consiglio direttivo mediante lettera raccomandata od altro mezzo equipollente contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione e degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inoltrata ai soci almeno dieci (10) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 9)-Le assemblee sono presiedute dal socio indicato dall'assemblea stessa la quale provvedera' anche a designare il segretario e, occorrendo, due scrutatori.

ARTICOLO 10)-IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'assemblea ordinaria dei soci elegge tra gli aventi diritto al voto un consiglio direttivo composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 11 (undici) membri.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto ad alcun compenso , sotto qualsiasi forma.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed un Segretario-Tesoriere.

ARTICOLO 11)-I POTERI DEL CONSIGLIO

Al consiglio direttivo competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione,inoltre il consiglio decide sull'accettazione dei soci e sulla loro radiazione, in caso di grave mancanza verso l'associazione, provvede inoltre alla convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 12)-Il Presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio,ad esso spetta la firma sociale.

Il Presidente convoca il consiglio direttivo e lo presiede, ad esso possono essere delegati dal consiglio tutti o parte dei suoi poteri.

ARTICOLO 13)- Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, a tutti gli effetti.

Il Segretario provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, redige i verbali di riunione del consiglio direttivo e dell'assemblea generale.

Il Tesoriere provvede a riscuotere le quote sociali, tiene la contabilità sociale, compila i bilanci, forma semestralmente un elenco dei soci morosi da sottoporre all'esame del consiglio direttivo per l'emissione della diffida o per l'espulsione.

ARTICOLO 14)- Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente. Potra' inoltre riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno due (2) consiglieri.

ARTICOLO 15)- Le delibere del consiglio debbono essere prese a maggioranza dei voti presenti.In caso di parita' prevale la parte cui accede il voto del Presidente.

ARTICOLO 16)- Le deliberazioni prese dal consiglio direttivo vengono verbalizzate a cura del segretario sull'apposito libro ed approvate nella riunione immediatamente successiva.

ARTICOLO 17)- Le deliberazioni del consiglio direttivo riguardanti la straordinaria amministrazione,  debbono essere prese con il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti.

Il consigliere che per tre riunioni consecutive non partecipa, senza giustificato motivo, al consiglio decade dalla carica e viene sostituito con il primo dei non eletti.

ARTICOLO 18)-Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni . Le cariche sono gratuite

ARTICOLO 19)-BILANCIO

Al termine di ogni anno solare viene formato il bilancio con criteri di oculata amministrazione per essere presentato con le relazioni d'uso all'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 2O)- La qualita' di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno e con decorrenza dal 1° gennaio successivo;

- per morosita' nel pagamento delle quote, dichiarata dal consiglio direttivo;

- per radiazione da parte del consiglio direttivo, in relazione alle norme contenute nel presente atto e previa audizione del socio.

ARTICOLO 21)- I libri sociali sono:

- il libro dei soci;

- il libro riunioni e deliberazioni delle assemblee generali dei soci;

- il libro riunioni e deliberazioni del consiglio direttivo.

L'associazione, non puo' essere sciolta o fusa con altra associazione, o cambiare denominazione sociale, se non con il voto dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto presenti nell'assemblea straordinaria, per tale motivo convocata.

ARTICOLO 22)- In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale, dovrà essere devoluto ad associazioni che perseguono fini analoghi.

ARTICOLO 23)- Per quanto non e' contemplato dal presente atto costitutivo, valgono i principi generali di diritto.

Le spese del presente atto  e dipendenti si convengono a carico della Associazione.

F.to:   Marina Giuseppini,

        Elisabetta Traverso,

        AUGUSTO BELLAGAMBA, NOTAIO.


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